Lo status di vittime innocenti e il grado di parentela. Sentenza della Corte Costituzionale

Corte Costituzionale

*Per la Corte Costituzionale è illegittima l'automatica esclusione dei parenti delle persone sottoposte a misure di prevenzione dai benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*.

Corte Costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, numero. 122, pres. Barbera, Red. Petruzzella.

La Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Napoli in riferimento agli articoli. 3 e 24 della Costituzione, con riguardo all'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto- legge 2 ottobre 2008 numero 151.

La disposizione censurata nega i benefici previsti dalla normativa italiana (legge 20 ottobre 1990, n.302) per i *superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata* a chi sia *"parente o affine entro il quarto* grado di soggetti nei cui confronti risulta in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. punto 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice dei procedura penale".

Con la sentenza la consulta "*dichiara l'illegittimità costituzionale* dell'articolo-2-quinquies, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 2 ottobre 2008, numero. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, numero 186, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 21, nella legge 15 luglio 2009, numero 94 (Disposizione in materia di sicurezza pubblica), *limitatamente alle parole parente o affine entro il quarto grado*

RIportiamo qui di seguito il link all'allegato il comunicato dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale che ha accompagnato il deposito della motivazione:

https://acrobat.adobe.com/.../urn:aaid:sc:EU:8e38cc36...

Etichette: